Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, prevede per il personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), proveniente anche dalle Forze di polizia, la corresponsione di un particolare trattamento economico aggiuntivo, secondo le modalità fissate dall'articolo 3 della legge n. 486 del 1988. Tale incremento del monte retributivo pro capite del citato personale, pur sempre ricompreso nel comparto «sicurezza», per quanto risponda alla pregevole professionalità assicurata da coloro che prestano servizio in tale organismo investigativo, tuttavia appare chiaramente sperequato rispetto alle retribuzioni del personale in forza alla Divisione operazioni speciali - Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato, al Gruppo intervento speciale (GIS) dell'Arma dei carabinieri, i quali svolgono compiti istituzionali ad altissimo rischio, al Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata (GICO) del Corpo della Guardia di finanza, come al Raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri ed alle articolazioni sul territorio del Servizio centrale operativo (SCO) della Polizia di Stato, in quanto tale personale svolge funzioni assolutamente omogenee (opera cioè nel medesimo settore criminale) con caratteristiche di professionalità ed impegno che non sono certo inferiori a quelle del personale della DIA. Pertanto, la differenza di trattamento economico appare assolutamente ingiustificata e, sortendo